L’ecobonus
spetta anche
all’affittuario
Il beneficio fiscale pari al 55%, relativo ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli immobili concessi in locazione a terzi. È con la sentenza del 12 novembre 2019 n. 29164, che la quinta sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto alla società immobiliare ad fruire dell’agevolazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli immobili oggetto dell’attività d’impresa, consistente nella gestione e locazione dei medesimi cespiti.
L’articolo 1, comma 344 e ss., legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi a carico del contribuente. Secondo i giudici di Cassazione il beneficio fiscale introdotto dalla Finanziaria 2007 non riguarda la più limitata categoria dei (soli) soggetti Irpef, ma è diretta (di regola, salva l’ipotesi speciale del leasing, nella quale la detrazione spetta al conduttore) a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d’impresa (e le società), a condizione che questi ultimi abbiano sostenuto spese per il potenziamento dei loro cespiti (e a prescindere dalla categoria reddituale di riferimento), in coerenza con la finalità pubblicistica di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale, che rimarrebbe parzialmente (con riferimento ai beni posseduti dalle società di gestione immobiliare) indebolita a causa dell’interpretazione restrittiva proposta dall’Agenzia delle entrate nella sentenza in commento .

